I risultati che in molti si aspettano dal BIM (Building Information Modelling), ovvero la trasformazione digitale del settore delle costruzioni, sono anche nelle mani dei committenti. Infatti sia la SIA 2051 che l'internazione ISO 19650 (a cui la SIA Svizzera fa riferimento) prevedono che l'organizzazione committente (pubblica o privata) definisca e abbia al proprio interno, nell'ambito organizzativo un documento chiamato OIR (Organizational Information Requirements), a livello gestionale l' AIR (Asset Information Requirements) e a livello progettuale il PIR (Project Information Requirements). In buona sostanza come un committente ha la possibilità di definire o dare indicazioni e/o condizioni "sine qua non" inerenti l'architettura, i materiali, le finiture e/o gli impianti, così dovrebbe avvenire anche per il BIM ovvero, prima di selezionare le società a cui affidare la progettazione in BIM, il committente dovrebbe aver preso consapevolezza e sviluppato: 1) una propria struttura in grado di saper gestire la materia (interna o esterna all'organizzazione); 2) il cosiddetto "capitolato informativo" specifico del progetto, all'interno del quale vengono esplicitati gli scopi del BIM e dei modelli; affinchè gli stakeholders coinvolti -architetti, ingegneri, specialisti RCVS, fisici della costruzione ecc.- possano considerare gli obiettivi desiderati nelle loro offerte; a cui il committente farà seguito condividendo il BIM Excecution Plan (BEP) insieme con il mandato. Certamente anche uno degli stakeholders (ad esempio l'architetto) potrà proporsi come "rappresentante del committente" per definire e strutturare quanto necessario inerente il BIM: l'importante è che ne abbia davvero le competenze e che il committente, da un punto di vista pratico, nel corso e alla fine di un progetto, non si trovi nelle condizioni di aver dovuto investire tanto e di aver ottenuto in cambio soltanto un "classico 3D" dal quale non sarà possibile estrapolare nulla: dalle più comuni tavole (piani) ad eventuali dati da gestire.